ADR: l’Italia firma il nuovo Accordo M368. Agevolazioni in vigore dal 24/10/2025

Obblighi Normativi

Nov 06, 2025

Premessa: gli Accordi Multilaterali ADR

In ambito Accordo Internazionale per il trasporto delle merci pericolose su strada (Accordo ADR) un "Accordo Multilaterale" è deroga temporanea e condivisa tra più paesi che detta regole specifiche per la semplificazione del trasporto delle merci pericolose su strada.

È utile quando le condizioni tecniche o operative richiedono eccezioni alla normativa ADR standard, ma vale solo per gli Stati che lo hanno firmato e si applica per un periodo limitato (max 5 anni).

Per essere valido, però, almeno due Stati contraenti dell'ADR devono firmarlo, pena l'inapplicabilità di tale deroga.

L’Accordo Multilaterale M329 scaduto il 22/09/2025

Dal 22 settembre 2025 non è più applicabile l’Accordo Multilaterale M329, che negli ultimi anni ha consentito agli operatori del settore rifiuti di beneficiare di una serie di semplificazioni nella gestione e nel trasporto dei rifiuti pericolosi assoggettati ad ADR.

La proposta dell’Austria: il nuovo Accordo Multilaterale M368 e la firma dell'Italia

Per dare continuità all'Accordo M329, l’Austria ha presentato il 10/09/2025 un nuovo accordo multilaterale, l’M368, che riprende sostanzialmente le stesse semplificazioni nella gestione dei rifiuti pericolosi assoggettati ad ADR.

Nelle settimane successive, nell'ordine, hanno fimato Ungheria (25/09/2025) e Slovacchia (22/10/2025).

Da ieri sul sito Unece.org è comparsa l'ufficialità della firma dell'Italia, riportante data 24/10/2025: da tale data quindi l'Accordo M368 è diventato pienamente operativo anche in Italia e resterà valido fino al 20/09/2030.

I contenuti dell’Accordo M368

A partire dal 24/10/2025 quindi l’Accordo M368 consente anche in Italia di gestire i rifiuti pericolosi in regime ADR con importanti agevolazioni, ed in particolare:

  • possibilità di utilizzo di imballaggi omologati UN ma scaduti o, in alcuni casi, addirittura imballaggi non omologati (valido solo per alcuni numeri UN);
  • modalità semplificata di imballaggio di rifiuti costituiti da aerosol ("bombolette spray")
  • trasporto semplificato di apparecchiature contenenti sostanze pericolose
  • trasporto semplificato di medicinali scaduti
  • etichettatura e marcatura semplificate rispetto alle disposizioni del cap. 5.2 ADR 2025 (es.: non necessaria la marcatura di "pericoloso per l'ambiente")
  • redazione documenti di trasporto con semplificazioni rispetto alle indicazioni del cap. 5.4 ADR 2025, ad es. non sono necessari:
    • il nome tecnico della merce
    • la dicitura "pericoloso per l'ambiente"
    • nel caso dei rifiuti sanitari a rischio infettivo UN3291, il nominativo ed il recapito telefonico di una persona responsabile a destino

Rispetto all'Accordo M329 vengono meno invece le agevolazioni riguardanti:

  • batterie al litio danneggiate
  • imballaggi contaminati il cui residuo non è solamente aderente alle pareti, ma si presenta ancora "libero" nei contenitori
  • stima del peso: in realtà l'agevolazione è tolta perchè è stata inserita in maniera "organica" all'interno dell'Accordo ADR nel cap. 5.4.1.1.3.2

In tal caso si applica il regime ADR pieno.

Per ricevere alla vostra mail copia dell'Accordo compilate il form qui.