Procedure emergenza XFIR Rentri per problemi connettività: cosa fare? Il nostro tool che genera anche la comunicazione PEC da inviare a Rentri

Guide operative

Set 11, 2026

AGGIORNATO al Decr. Dir. n. 254 del 09 settembre 2026

RENTRI non funziona? Scopri cosa fare

IMPORTANTE! Il primo consiglio pratico è avere sempre a disposizione un numero adeguato di formulari cartacei previdimati in bianco e/o avere sempre almeno una stampa di cortesia del formulario digitale: ciò consente di far fronte ad ogni imprevisto nelle procedure di utilizzo degli XFIR.

Rispondi alle due domande per sapere quale procedura di emergenza seguire e, se serve, generare la dichiarazione già pronta da firmare e inviare via PEC.

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1. Il quadro normativo in sintesi

Ci sono due decreti direttoriali che disciplinano cosa fare quando i servizi RENTRI necessari per gestire il FIR digitale non funzionano come dovrebbero, per un totale di tre situazioni diverse:

Allegato Quando si applica
Allegato 1
(Decreto Direttoriale n. 25 del 5.2.2026)
Sono i servizi RENTRI a non essere disponibili (guasto o indisponibilità del sistema), non per manutenzione ordinaria o straordinaria programmata. In questo caso viene pubblicato un apposito avviso nella sezione dedicata del portale RENTRI.
Allegato 2
(Decreto Direttoriale n. 25 del 5.2.2026)
È l'operatore a non avere connettività Internet o servizi di autenticazione digitale funzionanti, per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza.
Allegato 1
(Decreto Direttoriale n. 254 del 9.9.2026)
I servizi RENTRI funzionano ma in modo degradato, limitato o non pienamente operativo — una condizione diversa e meno grave della mancanza di disponibilità vera e propria. In questo caso non viene pubblicato alcun avviso: il degrado va rilevato e documentato direttamente dall'operatore.

La differenza pratica più importante: in tutti e tre i casi puoi passare al FIR cartaceo per non fermare l'attività, ma solo nei casi dell'Allegato 2 del DD 25/2026 e dell'Allegato 1 del DD 254/2026 sei tenuto a un adempimento aggiuntivo — riportare una dicitura specifica sul FIR cartaceo e inviare una dichiarazione formale via PEC al RENTRI (con moduli e contenuti diversi tra i due casi). Nel caso dell'Allegato 1 del DD 25/2026 non serve nessuna dichiarazione.


2. Allegato 1, DD 25/2026 — è il RENTRI a non funzionare

Le misure cambiano a seconda della fase in cui ti trovi:

  • Non riesci a vidimare il FIR digitale: nessuna misura di emergenza specifica — puoi solo vidimare ed emettere in anticipo un certo numero di FIR digitali già vidimati, proporzionato al tuo fabbisogno, così da averli pronti quando servono.
  • Non riesci a emettere il FIR digitale: puoi emettere il FIR in formato cartaceo (art. 6 D.M. 4 aprile 2023, n. 59). La copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità ordinarie e non devi trasmettere i dati al RENTRI.
  • Non riesci a integrare il FIR durante il trasporto (trasbordo, sosta tecnica, ecc.): puoi aggiornare la stampa del FIR digitale e firmarla a mano (firma autografa). Il trasportatore comunica il cambio di formato al produttore/detentore utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI (il servizio di restituzione copia FIR cartaceo del DD 143/2023, oppure lo specifico servizio disponibile in Area Operatori o tramite interoperabilità) — non più al di fuori di essi, come previsto invece dalla versione originaria del decreto.
  • Non riesci a integrare il FIR in accettazione (come destinatario): stessa soluzione — integri i dati sulla stampa del FIR digitale e firmi a mano, e il trasportatore comunica il cambio di formato al produttore/detentore allo stesso modo, tramite i servizi RENTRI.
  • Non riesci a trasmettere i dati al RENTRI: puoi trasmetterli il primo giorno lavorativo successivo alla fine del disservizio, anche oltre le scadenze ordinarie — il RENTRI registra la data effettiva di trasmissione.
  • Non riesci a restituire la copia completa del FIR: stessa logica — puoi farlo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del disservizio.
  • Non riesci a scaricare il certificato di firma remota o a configurare i dispositivi mobili: non c'è una misura di emergenza vera e propria, solo la raccomandazione di anticipare queste operazioni prima che servano.

In nessuno di questi casi è richiesta una dichiarazione da inviare via PEC.


3. Allegato 2, DD 25/2026 — sei tu a non avere connettività o autenticazione

Le misure operative sono le stesse dell'Allegato 1 (si può passare al cartaceo, con le stesse modalità), ma con due adempimenti aggiuntivi obbligatori:

  1. Riportare nel campo annotazioni del FIR cartaceo una dicitura specifica, ad esempio: «FIR emesso/gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026»
  2. Compilare la dichiarazione di indisponibilità temporanea (modulo ufficiale in Appendice all'Allegato 2) e inviarla via PEC a dit.rentri@pec.it, entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del disservizio

La dichiarazione riguarda le stesse fasi operative dell'Allegato 1 (emissione/vidimazione/firma, integrazione durante il trasporto, integrazione in accettazione, trasmissione dati, restituzione copia) e richiede di indicare, tra le altre cose:

  • Data e orario dell'indisponibilità
  • Se il problema riguardava la connettività Internet o l'autenticazione digitale (o entrambe)
  • Quale operazione è stata impedita
  • I tentativi di ripristino effettuati
  • La causa esterna dell'indisponibilità (guasto del provider, assenza di copertura, evento naturale, altro)
  • Eventuali allegati a supporto (comunicazione del provider, screenshot, numero di ticket)

L'operatore deve poter riprodurre questa dichiarazione in qualsiasi momento in caso di ispezioni, e la firma deve essere autografa (o digitale, se disponibile) — se firmata a mano, va allegata copia di un documento di riconoscimento valido.


4. Allegato 1, DD 254/2026 — degrado temporaneo dei servizi RENTRI

Il nuovo decreto introduce una terza casistica, distinta dalle prime due: i servizi RENTRI non sono del tutto indisponibili, ma funzionano in modo degradato, limitato o non pienamente operativo, al punto da impedire la continuità delle attività. Non essendo una vera indisponibilità, non viene pubblicato alcun avviso ufficiale: sei tu a dover rilevare e documentare il degrado, consistenti ad esempio in un messaggio di errore in fase di utilizzo della APP e del portale Rentri.

Questa casistica copre solo tre fasi operative (non le sei dell'Allegato 1 del DD 25/2026):

  • Non riesci a emettere/firmare il FIR digitale: puoi emettere il FIR in formato cartaceo, riportando nel campo annotazioni la dicitura «FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026».
  • Non riesci a integrare il FIR durante il trasporto: aggiorni la stampa del FIR digitale con data e firma autografa, con la dicitura «FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026». Il trasportatore comunica il cambio di formato al produttore/detentore tramite i servizi RENTRI.
  • Non riesci a integrare il FIR in accettazione (destinatario): stessa procedura di cui sopra.

In tutti e tre i casi devi anche compilare e inviare via PEC a dit.rentri@pec.it, entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado, la dichiarazione di utilizzo delle misure di emergenza (Appendice all'Allegato 1 del DD 254/2026), che a differenza di quella dell'Allegato 2 del DD 25/2026:

  • Non chiede la causa esterna del problema né i tentativi di ripristino effettuati
  • Richiede invece obbligatoriamente di allegare almeno una prova del degrado: un codice di risposta/errore fornito dal RENTRI, oppure uno screenshot del messaggio di errore visualizzato nell'area riservata del portale o sull'app
  • Permette di indicare anche più FIR nella stessa dichiarazione (con un file Excel, Word o PDF allegato contenente l'elenco completo, se sono più di uno)
  • Chiede il periodo esatto del degrado (dal giorno/ora al giorno/ora), non solo una data singola

5. Chi deve fare cosa: riepilogo per fase

Fase impedita Allegato 1, DD 25/2026
(problema RENTRI)
Allegato 2, DD 25/2026
(problema tuo)
Allegato 1, DD 254/2026
(degrado temporaneo)
Vidimare / emettere / firmare il FIR Cartaceo, nessuna trasmissione dati, nessuna PEC Cartaceo + dicitura in annotazioni + dichiarazione PEC Cartaceo + dicitura + dichiarazione PEC + prova del degrado obbligatoria
Integrare durante il trasporto Stampa firmata a mano, comunicazione tramite servizi RENTRI Stessa procedura + dicitura + dichiarazione PEC Stessa procedura + dicitura + dichiarazione PEC + prova del degrado
Integrare in accettazione (destinatario) Stampa firmata a mano, comunicazione tramite servizi RENTRI Stessa procedura + dicitura + dichiarazione PEC Stessa procedura + dicitura + dichiarazione PEC + prova del degrado
Trasmettere i dati al RENTRI Trasmissione il giorno lavorativo successivo Stessa procedura + dichiarazione PEC Non previsto in questo allegato
Restituire la copia completa del FIR Restituzione il giorno lavorativo successivo Stessa procedura + dichiarazione PEC Non previsto in questo allegato
Scaricare certificato / configurare dispositivi Solo prevenzione (anticipare l'operazione) Non previsto in Allegato 2 Non previsto in questo allegato

6. Checklist operativa per farsi trovare pronti

  1. Tieni sempre a disposizione un quantitativo di FIR cartacei bianchi già vidimati, proporzionato al tuo fabbisogno, così non resti bloccato in caso di indisponibilità o degrado improvviso
  2. Scarica in anticipo il certificato di firma remota e configura i dispositivi mobili con l'App RENTRI FIR digitale, prima che ti servano con urgenza
  3. Tieni sempre a disposizione anche la versione cartacea in bianco di entrambi i moduli di dichiarazione (Appendice all'Allegato 2 del DD 25/2026 e Appendice all'Allegato 1 del DD 254/2026), in modo da averli sempre a disposizione
  4. Verifica di avere accesso rapido alla PEC aziendale per poter inviare la dichiarazione a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo dalla cessazione del problema, quando richiesta
  5. Conserva le prove dell'indisponibilità o del degrado (comunicazioni del provider, screenshot, ticket di assistenza, codici di errore restituiti dal RENTRI): ti serviranno per compilare la dichiarazione e in caso di controlli
  6. Forma il personale a riconoscere le tre casistiche (RENTRI non disponibile, problema di connettività/autenticazione tuo, degrado temporaneo dei servizi), perché cambiano gli adempimenti richiesti e i moduli da usare

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7. Riferimenti normativi utili

  • Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 (Allegato 1 — modalità operative in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale; modifica anche gli Allegati 1 e 2 del DD 25/2026 sulle modalità di comunicazione del cambio di formato)
  • Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5 febbraio 2026 (Allegati 1 e 2 — modalità operative di sicurezza in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI o di connettività/autenticazione)
  • Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 (definizioni richiamate dagli Allegati 1 e 2 del DD 25/2026)
  • Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 (modalità operative 6, 7, 9, 13, 14, 16, richiamate come riferimento per ciascuna misura)
  • D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, artt. 6, 7 comma 4, 8 (gestione del FIR, stampa del formulario digitale, specifiche tecniche)

Disclaimer: questa pagina e il tool collegato sono forniti a solo scopo informativo e divulgativo, per aiutare a orientarsi tra le procedure di emergenza RENTRI. Non costituiscono in alcun modo una consulenza o un parere legale, e non possono sostituire una valutazione professionale calibrata sul caso specifico. L'utilizzo di questi contenuti è a titolo personale e non potrà essere fonte di contestazione nei confronti dell'autore in caso di errori, imprecisioni o di situazioni non correttamente inquadrate. Restano validi, in ogni caso, unicamente i riferimenti normativi ufficiali e le indicazioni pubblicate sul portale rentri.gov.it.

Guida aggiornata sulla base delle informazioni disponibili al 14 settembre 2026. Si raccomanda una verifica periodica tramite fonti ufficiali e consultando il portale ufficiale rentri.gov.it prima di adempimenti con scadenze ravvicinate.