Rame e leghe metalliche contenenti rame: l’Accordo M372 proposto dall’Italia operativo dal 13/07/2026

Obblighi Normativi

Ago 31, 2026

Premessa: classificazione del rame a partire dal 01 maggio 2026

La revisione della classificazione del rame (per adeguamento del Regolamento "CLP") stabilisce che a partire dal 1 maggio 2026:

a. rame [superficie specifica > 0,67 mm²/mg]; e

b. leghe metalliche contenenti ≥2,5% di rame [superficie specifica > 0,67 mm²/mg]

siano entrambi classificati pericolosi per l’ambiente acquatico, con parametri ancora più cautelativi rispetto ai precedenti.

Le conseguenze per il trasporto su strada

La nuova classificazione CLP comporta che tutti i materiali di cui sopra debbano essere trasportati in regime di ADR.

Nel dettaglio, per l'ADR 2025 queste miscele sono classificate come segue:

  • classe: 9
  • numero UN: 3077
  • descrizione: Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s.
  • gruppo di imballaggio: III
  • categoria di trasporto: 3
  • codice restrizione in galleria: nessuno.

Questo si traduce per le imprese in una gestione conforme all'Accordo ADR, per quanto riguarda tutte le fasi di classificazione, imballaggio, carico, scarico dei materiali di cui sopra.

La proposta di deroga dell'Italia: l'Accordo Multilaterale M372

Per consentire alle imprese di proseguire la gestione di quanto sopra senza grandi stravolgimenti gestionali, l'Italia ha proposto il 03/07/2026 un "Accordo Multilaterale".

Si tratta di una deroga temporanea e condivisa tra più paesi per regole specifiche del trasporto di merci pericolose su strada. È utile quando le condizioni tecniche o operative richiedono eccezioni alla normativa ADR standard, ma solo per gli Stati che lo hanno firmato e per un periodo limitato (max 5 anni).

Per essere valido, però, almeno un altro Stato contraente dell'ADR doveva firmarlo, pena la nullità di tale deroga.

La firma della Germania sull'Accordo Multilaterale M372

Come riporta il sito dell'UNECE, la Germania ha firmato in data 13/07/2026 l'Accordo M372.

Ciò significa che tutte le disposizioni di deroga sono applicabili da tale data.

I contenuti dell'Accordo Multilaterale M372

L'Accordo prevede che i trasporti vengano effettuati di fatto in esenzione ADR, a condizione che le materie:

a. non soddisfino i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;

b. siano trasportate:

  • in imballaggi, IBC e grandi imballaggi che rispettino le disposizioni generali di 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e che siano a tenuta di polvere e resistenti all’acqua, oppure dotati di fodera a tenuta di polvere e resistente all’acqua (non è richiesto che siano OMOLOGATI UN, NdR); oppure
  • alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2 (cioè in veicoli o container telonati o chiusi, NdR).

Rispetto all'Accordo Multilaterale M366 (riguardante le leghe contenenti piombo), c'è una sottile ma importante differenza, vale a dire che qui la "scarsa solubilità" non viene messa come requisito da dimostrare, ma viene sancita nella premessa delle condizioni da rispettare: come a dire che la scarsa solubilità di tali materiali viene stavolta data per assodata.

Non serve quindi la nomina del Consulente ADR, ma si ricorda che una parte fondamentale delle disposizioni ADR (seppure in tal caso derogate) consiste nella formazione base del personale coinvolto nelle spedizioni, ai sensi del cap. 1.3 ADR 2025, che si consiglia di far effettuare in virtù del prinicipio di massima precauzione.

Per richiedere la copia dell'Accordo tradotta da noi in italiano scriveteci compilando il nostro form