Obblighi Normativi
Nov 06, 2025
In ambito Accordo Internazionale per il trasporto delle merci pericolose su strada (Accordo ADR) un "Accordo Multilaterale" è deroga temporanea e condivisa tra più paesi che detta regole specifiche per la semplificazione del trasporto delle merci pericolose su strada.
È utile quando le condizioni tecniche o operative richiedono eccezioni alla normativa ADR standard, ma vale solo per gli Stati che lo hanno firmato e si applica per un periodo limitato (max 5 anni).
Per essere valido, però, almeno due Stati contraenti dell'ADR devono firmarlo, pena l'inapplicabilità di tale deroga.
Dal 22 settembre 2025 non è più applicabile l’Accordo Multilaterale M329, che negli ultimi anni ha consentito agli operatori del settore rifiuti di beneficiare di una serie di semplificazioni nella gestione e nel trasporto dei rifiuti pericolosi assoggettati ad ADR.
Per dare continuità all'Accordo M329, l’Austria ha presentato il 10/09/2025 un nuovo accordo multilaterale, l’M368, che riprende sostanzialmente le stesse semplificazioni nella gestione dei rifiuti pericolosi assoggettati ad ADR.
Nelle settimane successive, nell'ordine, hanno fimato Ungheria (25/09/2025) e Slovacchia (22/10/2025).
Da ieri sul sito Unece.org è comparsa l'ufficialità della firma dell'Italia, riportante data 24/10/2025: da tale data quindi l'Accordo M368 è diventato pienamente operativo anche in Italia e resterà valido fino al 20/09/2030.
A partire dal 24/10/2025 quindi l’Accordo M368 consente anche in Italia di gestire i rifiuti pericolosi in regime ADR con importanti agevolazioni, ed in particolare:
Rispetto all'Accordo M329 vengono meno invece le agevolazioni riguardanti:
In tal caso si applica il regime ADR pieno.
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