Piombo: dal 1 settembre 2025 cambia la classificazione CLP. Conseguenze sul trasporto di materiali e di rifiuti contenenti Pb

Obblighi Normativi

Lug 22, 2025

Premessa: cos’è il CLP

Il 1 settembre 2025 entra in vigore la revisione del Regolamento (CE) n. 1272/2009, conosciuto con l’acronimo “CLP” (Classification – Labelling - Packaging cioè Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele pericolose).

Il CLP,  vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE, classifica tutte quelle sostanze e miscele potenzialmente pericolosi per la salute umana e per l'ambiente.

La classificazione CLP però non si applica agli articoli, definiti (art. 2, punto 9) come “un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”.

Pertanto, ad esempio, un contrappeso in piombo puro per l’attività di pesca sportiva è escluso da questa definizione (la sua forma prevale sulla composizione).

Premessa: cos’è l’ADR

L’ADR è l’ “Accordo Internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada” e regolamenta in tutti i Paesi aderenti (ad oggi in tutto 54) il trasporto su strada di merci pericolose.

Si tratta di una norma tecnica, che si rinnova ogni due anni: il 01/07/2025 è entrato in vigore l’Accordo ADR 2025.

L'ADR stabilisce i criteri di classificazione delle merci che possono risultare pericolose, in caso di incidenti, durante le fasi di imballaggio, movimentazione, carico, trasporto, scarico.

Si evidenzia che i criteri di classificazione dei pericoli per l’ADR sono diversi da quelli del CLP ed anche da quelli delle normative sulla gestione rifiuti (in Italia: D. Lgs 152/06).

Cosa prevede il CLP dal prossimo 01/09/2025

La revisione della classificazione CLP del piombo stabilisce che a partire dal 1 settembre 2025:

- le miscele solide (diametro delle particelle ≥ 1 mm) contenenti più dello 0,25% di piombo 

- le miscele pulverulente (diametro delle particelle < 1 mm) contenenti più dello 0,025% di piombo

siano entrambe classificate pericolose per l’ambiente acquatico, con parametri ancora più cautelativi rispetto ai precedenti.

Le conseguenze per il trasporto su strada dal prossimo 01/09/2025

La nuova classificazione CLP comporta che tutti i materiali (se non ricadenti nella definizione di “articoli”) contenenti più dello 0,25% di piombo in forma massiva o più dello 0,025% di piombo in forma pulverulenta, debbano essere trasportati in regime di ADR.

Nel dettaglio, per l'ADR 2025 queste miscele sono classificate come segue:

  • classe: 9
  • numero UN: 3077
  • descrizione: Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s.
  • gruppo di imballaggio: III
  • categoria di trasporto: 3
  • codice restrizione in galleria: nessuno.

Questo si traduce per le imprese in:

-       Valutazione dei materiali gestiti: stabilire eventuali nuovi obblighi in materia ad esempio di adeguamento della documentazione inerente alla sicurezza (es. revisione delle Schede di sicurezza)

-       Analisi delle attuali modalità di trasporto e necessità di adeguamento: rivolgersi a trasportatori in regola con le disposizioni dell’ADR (patente ADR dell’autista, dotazioni di bordo, segnalazione dei veicoli ecc.)

-       Individuazione degli obblighi in materia di nomina Consulente ADR: valutare tipologia e numero di spedizioni annuali, per capire se siano applicabili le esenzioni previste dal D.M. 07/08/2023

-       Adempimento agli obblighi formativi: adeguare la formazione del personale per rispondere alle prescrizioni del cap. 1.3 ADR 2025

Interazioni tra CLP, ADR e normativa gestione rifiuti

Il CLP, l’ Accordo ADR e la normativa gestione rifiuti sono tre regolamentazioni diverse, indipendenti e le cui interazioni vanno valutate caso per caso.

In particolare:

-       il CLP all’art. 1, comma 3 specifica che i rifiuti “non sono da considerarsi sostanza, una miscela o un articolo ai sensi del presente regolamento” e quindi non sono assoggettati alle regole del CLP;

-       l’ Allegato D alla parte Quarta del D. Lgs 152/06 (Testo Unico Ambientale) specifica che “i limiti di concentrazione....non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva...I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco”.

Le conseguenze sulla classificazione di rifiuti contenenti piombo

Quindi il CLP non riguarda i rifiuti e, per la normativa rifiuti, solo le leghe di metalli che sono individuate come pericolose nell’elenco dei codici europei rifiuti (CER o EER) vanno classificate come pericolose.

Tradotto, dal 1 settembre 2025 dal punto di vista classificazione rifiuti nulla cambia.

Ad esempio, il piombo di cui al codice EER 170403 (voce non pericolosa "assoluta") resta un rifiuto da gestire come non pericoloso, anche dopo il 01/09/2025.

Possibili deroghe o proroghe

Alcune fonti indicano che il Ministero stia lavorando ad una soluzione che eviti problemi alla logistica di un settore più che mai strategico, come il recupero e la produzione dei metalli e loro leghe.

Si attendono quindi evoluzioni in tal senso ma, considerando l’imminente periodo di vacanza estive, non è garantito arrivino in tempo per la scadenza del 01/09/2025.

Seguiranno aggiornamenti.