Obblighi Normativi
Set 15, 2025
La revisione della classificazione del piombo (per adeguamento del Regolamento "CLP") stabilisce che a partire dal 1 settembre 2025:
- le miscele solide (diametro delle particelle ≥ 1 mm) contenenti più dello 0,25% di piombo
- le miscele pulverulente (diametro delle particelle < 1 mm) contenenti più dello 0,025% di piombo
siano entrambe classificate pericolose per l’ambiente acquatico, con parametri ancora più cautelativi rispetto ai precedenti.
La nuova classificazione CLP comporta che tutti i materiali (se non ricadenti nella definizione di “articoli”) contenenti più dello 0,25% di piombo in forma massiva o più dello 0,025% di piombo in forma pulverulenta, debbano essere trasportati in regime di ADR.
Nel dettaglio, per l'ADR 2025 queste miscele sono classificate come segue:
Questo si traduce per le imprese in una gestione conforme all'Accordo ADR, per quanto riguarda tutte le fasi di classificazione, imballaggio, carico, scarico di qualsiasi lega contenente piombo.
Per consentire alle imprese di proseguire anche dopo il 01/09/2025 la gestione delle leghe contenenti piombo senza grandi stravolgimenti gestionali, l'Italia ha proposto un "Accordo Multilaterale".
Si tratta di una deroga temporanea e condivisa tra più paesi per regole specifiche del trasporto di merci pericolose su strada. È utile quando le condizioni tecniche o operative richiedono eccezioni alla normativa ADR standard, ma solo per gli Stati che lo hanno firmato e per un periodo limitato (max 5 anni).
Per essere valido, però, almeno un altro Stato contraente dell'ADR doveva firmarlo, pena la nullità di tale deroga.
Come riporta il sito dell'UNECE, la Slovenia ha firmato in data 27/08/2025 l'Accordo M366: tale evidenza sul sito Unece si è avuta solo oggi.
Ciò significa che tutte le disposizioni di deroga sono applicabili da subito.
L'Accordo prevede che i trasporti vengano effettuati di fatto in esenzione ADR, a condizione che le materie:
a. non soddisfino i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
b. le leghe metalliche di cui sono costituite siano scarsamente solubili in acqua;
c. siano trasportate:
Attenzione al concetto di "scarsamente solubili in acqua": l'ADR 2025 prevede al cap. 2.2.9.1.10.2 (criteri per le sostanze pericolose per l’ambiente acquatico) che una sostanza è considerata scarsamente solubile quando la sua solubilità in acqua è inferiore a 100 mg/L a 20 °C. Il produttore quindi deve attuare le necessarie verifiche analitiche per garantire che tale condizione sia rispettata e tale verifica andrà richiesta al proprio laboratorio chimico di fiducia.
Non serve quindi la nomina del Consulente ADR, ma si ricorda che una parte fondamentale delle disposizioni ADR (seppure in tal caso derogate) consiste nella formazione base del personale coinvolto nelle spedizioni, ai sensi del cap. 1.3 ADR 2025, che si consiglia di far effettuare in virtù del prinicipio di massima precauzione.