Piombo: nessuna ulteriore adesione alla deroga proposta dall’Italia. Da oggi 01/09/2025 si applica il regime pieno di trasporto in ADR.

Obblighi Normativi

Set 01, 2025

Premessa: classificazione del piombo a partire dal 01 settembre 2025

Nota: per una disamina più dettagliata delle novità, si rimanda alla precedente news.

La revisione della classificazione del piombo (per adeguamento del Regolamento "CLP") stabilisce che a partire dal 1 settembre 2025:

- le miscele solide (diametro delle particelle ≥ 1 mm) contenenti più dello 0,25% di piombo 

- le miscele pulverulente (diametro delle particelle < 1 mm) contenenti più dello 0,025% di piombo

siano entrambe classificate pericolose per l’ambiente acquatico, con parametri ancora più cautelativi rispetto ai precedenti.

La proposta di deroga dell'Italia: l'Accordo Multilaterale M366

Per consentire alle imprese di proseguire anche dopo il 01/09/2025 la gestione delle leghe contenenti piombo senza grandi stravolgimenti gestionali, l'Italia ha proposto un "Accordo Multilaterale".

Si tratta di una deroga temporanea e condivisa tra più paesi per regole specifiche del trasporto di merci pericolose su strada. È utile quando le condizioni tecniche o operative richiedono eccezioni alla normativa ADR standard, ma solo per gli Stati che lo hanno firmato e per un periodo limitato (max 5 anni).

Per essere valido, però, almeno un altro Stato contraente dell'ADR dovrà firmarlo, pena l'inapplicabilità di tale deroga: tale firma non è arrivata, quindi da oggi si applicano le nuove regole di classificazione.

Da sottolineare che, se uno Stato contraente dell'ADR lo firmasse in futuro, da quel momento invece la deroga sarà applicabile.

Le conseguenze per il trasporto su strada da oggi 01/09/2025

La nuova classificazione CLP comporta che tutti i materiali (se non ricadenti nella definizione di “articoli”) contenenti più dello 0,25% di piombo in forma massiva o più dello 0,025% di piombo in forma pulverulenta, debbano essere trasportati in regime di ADR.

Nel dettaglio, per l'ADR 2025 queste miscele sono classificate come segue:

  • classe: 9
  • numero UN: 3077
  • descrizione: Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s.
  • gruppo di imballaggio: III
  • categoria di trasporto: 3
  • codice restrizione in galleria: nessuno.

Questo si traduce da oggi 01/09/2025 per le imprese in una gestione conforme all'Accordo ADR, per quanto riguarda tutte le fasi di:

  • classificazione: le materie che rispondono ai nuovi criteri di classificazione vanno trasportate con il numero UN 3077
  • imballaggio: vanno utilizzati imballaggi omologati UN o, nel caso di trasporto alla rinfusa, container chiusi / coperti e a tenuta
  • carico, scarico, trasporto: vanno rispettate le disposizioni previste dall'ADR
  • nomina Consulente ADR: se non si rientra in un regime di esenzione ADR, prima di effettuare la prima spedizione del materiale divenuto merce pericolosa ai sensi della nuova normativa, va nominato il Consulente ADR