Obblighi Normativi
Ago 18, 2025
Premessa: per una disamina più dettagliata delle novità, si rimanda alla precedente news.
La revisione della classificazione del piombo (per adeguamento del Regolamento "CLP") stabilisce che a partire dal 1 settembre 2025:
- le miscele solide (diametro delle particelle ≥ 1 mm) contenenti più dello 0,25% di piombo
- le miscele pulverulente (diametro delle particelle < 1 mm) contenenti più dello 0,025% di piombo
siano entrambe classificate pericolose per l’ambiente acquatico, con parametri ancora più cautelativi rispetto ai precedenti.
La nuova classificazione CLP comporta che tutti i materiali (se non ricadenti nella definizione di “articoli”) contenenti più dello 0,25% di piombo in forma massiva o più dello 0,025% di piombo in forma pulverulenta, debbano essere trasportati in regime di ADR.
Nel dettaglio, per l'ADR 2025 queste miscele sono classificate come segue:
Questo si tradurrebbe per le imprese in una gestione conforme all'Accordo ADR, per quanto riguarda tutte le fasi di classificazione, imballaggio, carico, scarico di qualsiasi lega contenente piombo.
Per consentire alle imprese di proseguire anche dopo il 01/09/2025 la gestione delle leghe contenenti piombo senza grandi stravolgimenti gestionali, l'Italia ha proposto un "Accordo Multilaterale".
Si tratta di una deroga temporanea e condivisa tra più paesi per regole specifiche del trasporto di merci pericolose su strada. È utile quando le condizioni tecniche o operative richiedono eccezioni alla normativa ADR standard, ma solo per gli Stati che lo hanno firmato e per un periodo limitato (max 5 anni).
Per essere valido, però, almeno un altro Stato contraente dell'ADR dovrà firmarlo, pena la nullità di tale deroga.
L'aggiornamento sull'adesione di altri Stati può essere monitorato direttamente sul sito Unece.org
L'Accordo prevede che i trasporti vengano effettuati di fatto in esenzione ADR, a condizione che le materie:
a. non soddisfino i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
b. le leghe metalliche di cui sono costituite siano scarsamente solubili in acqua;
c. siano trasportate:
Necessario infine che una copia dell' Accordo M366 (che potete richiederci, tradotto in italiano, compilando il form https://rifiutiadr.it/contatti/) sia portata a bordo dell’unità di trasporto.
Attendiamo quindi di vedere se qualche altro Stato aderente all'Accordo ADR firmerà questa importante deroga entro il 31/08/2025, così da renderla effettivamente operativa.